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D.Lgs 81/2008: gli obblighi per la tua attività

D.Lgs 81/2008: gli obblighi per la tua attività

Gli articoli 80, 82 e 87 del D.Lgs 81/2008 contengono le norme tecniche che definiscono i requisiti che gli impianti industriali (compresi uffici, scuole, attività commerciali) devono possedere, responsabilità e la cadenza delle manutenzioni obbligatorie per legge.

Gli aspetti relativi agli obblighi delle aziende, dei datori di lavoro, dei responsabili della sicurezza e del personale addetto e rispetto alle misure preventive e protettive, sono definiti all’interno del D.Lgs 81/08, negli articoli dall’80 all’87.

Per un’azienda è bene essere informati soprattutto su questi 3 articoli del D.Lgs 81/2008:

  • - articolo 80 “Obblighi del datori di lavoro”, che introduce alcune misure di carattere generale in merito alla valutazione dei rischi;
  • - articolo 82 “Lavori sotto tensione” ;
  • - articolo 86 “Verifiche
  • - articolo 87 relativo alle sanzioni applicabili non esclusivamente al Datore di Lavoro ma anche per esempio al noleggiatore o al conducente in uso.

Articolo 80 del D.Lgs 81/2008

Questo articolo specifica cosa deve fare un datore di lavoro per fa sì che i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

  • - Contatti elettrici diretti;
  • - Contatti elettrici indiretti;
  • - Innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
  • - Innesco di esplosioni;
  • - Fulminazione diretta ed indiretta;
  • - Sovratensioni;

Il datore di lavoro è tenuto ad eseguire una valutazione dei rischi, tenendo in considerazione:

  •  - Altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
  •  - Le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
  •  - I rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
  •  - Tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

A seguito della valutazione del rischio elettrico, dovrà poi adottare le misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione per garantire nel tempo la sicurezza degli operatori.

Articolo 82 del D.Lgs 81/2008

E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica, o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - Le procedure adottate e le attrezzature sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
  • - L’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei.

I lavoratori idonei possono appartenere ad imprese autorizzate come PDM Elettronica. Il nostro personale è formato come richiede la norma CEI 11-27 2004 PAV (persona avvertita) e PES (persona esperta ) idonea al lavoro sotto tensione in bassa tensione.

In alternativa le aziende ed in particolare il datore di lavoro dovrà provvedere e sarà responsabile:

  • - della formazione del personale interno, assicurandosi che risulti effettivamente in grado di eseguire dei lavori sotto tensione,
  • - dell’attivazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente
  • - di rilasciare al lavoratore il documento di abilitazione.

Tale documento deve contenere la descrizione dettagliata ed esaustiva delle attività per cui il lavoratore è considerato abilitato, deve essere rinnovato annualmente ed è revocato in caso di inosservanza alle norme di sicurezza da parte dello stesso lavoratore o a seguito di giudizio di non idoneità espresso dal medico competente.
Il documento ha validità solo per le attività svolte dall’azienda autorizzata che lo ha rilasciato.

Articolo 86 del D.Lgs 81/2008

Questo articolo sancisce che bisogna provvedere a mettere in regola l’impianto elettrico nella propria attività, ma anche alla sua periodica verifica:

  • - il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
  • - le verifiche devono essere svolte seguendo modalità precise e definite dalla normativa
  • - l’esito dei controlli deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

Articolo 87 del D.Lgs 81/2008

L’articolo più doloroso per il portafoglio del datore di lavoro e non solo: qui troviamo l’elenco delle sanzioni a cui un datore di lavoro va incontro in caso di inadempienza di una delle norme relative alla sicurezza sul lavoro. Le sanzioni vanno dal pagamento di ammende fino all’arresto.

Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da:

  • - 2.000 a 10.000 euro per la violazione dell’articolo 70, comma 1 e dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’allegato V, parte II; dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8; dell’articolo 82, comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1.
  • - Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16. 4, dell’allegato V, parte II dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’allegato VI.
  • - Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.500 per la violazione dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) dell’allegato V, parte II, e dell’allegato VI; dell’articolo 71 commi 6 e 9 e 11; dell’articolo 72, commi 1 e 2; dell’articolo 86, comma 3.

Come evitare le sanzioni?

Delle verifiche periodiche possono assicurare un corretto funzionamento del tuo impianto e quindi la sua sicurezza. Inoltre, non effettuando la manutenzione periodica non sarete mai in possesso della documentazione prevista dalla legge che prevede responsabilità sia penali che civili.

Non ultimo, sono proprio gli enti assicurativi, in caso di danni e sinistri, a richiedere la documentazione che attesta il corretto funzionamento e la corretta la manutenzione degli impianti. In caso non ne foste provvisti, non ricevereste alcun indennizzo in caso di incidente.

La formazione del personale interno costa tempo aumenta inoltre le tue già tante responsabilità.

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